I MAGISTRATI CHE NON APPLICANO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE N. 15130 DEL MAGGIO 2024, DOVREBBERO ESSERE DESTITUITI

I MAGISTRATI CHE NON APPLICANO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE N. 15130 DEL MAGGIO 2024, DOVREBBERO ESSERE DESTITUITI

redazione Giannina Puddu, 19 dicembre 2024.

Durante la trasmissione su Canale Italia di domenica scorsa, il conduttore Massimo Martire e il Presidente dell’Associazione ARIL Giuseppe Spinelli, hanno indotto gli ospiti avv. Enrico Bartolini del Foro di Brescia e dottor Alessandro Govoni, a riflettere sull’atteggiamento di Tribunali italiani verso il contenuto della Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del maggio 2024, n° 15130.

Secondo la Corte di Cassazione, la doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema composto di capitalizzazione degli interessi, è causa di nullità testuale per la mancata indicazione di un prezzo o costo aggiuntivo del prestito, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ai sensi dell’art. 117 comma 7 del Testo Unico Bancario.

Questa affermazione, se nota e applicata dai Giudici, porta all’obbligo di restituzione, dalla banca mutuante al cliente mutuatario, degli interessi pagati in eccesso.

Secondo il dottor Alessandro Govoni, troppi magistrati non leggono e non studiano a sufficienza il nuovo provvedimento della Corte e giungono alla redazione di sentenze errate che danneggiano le famiglie italiane, avvantaggiando le banche e per questa ragione dovrebbero essere sollevati dal loro incarico.

La legge prevede che gli interessi applicati dall’ente erogante non possano superare le soglie indicate, periodicamente, dal Ministero delle Finanze, superate le quali il contratto è soggetto ad usura.

L’applicazione di un tasso usurario prevede anche responsabilità penali ex art. 644 cp a carico della Banca. 

L’effetto per il mutuatario, ai sensi dell’art. 1815 comma 2 del c.c. è che “Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

E, che se gli interessi usurari sono già stati addebitati, devono essere restituiti, dalla banca al mutuatario, causando ulteriori effetti collaterali che devono essere colti e confermati dalla volontà e dalla competenza dei giudici chiamati a sentenziare.

Quanto sopra, sembrerebbe semplice e lineare, mentre nella quotidianità dei Tribunali, poco è semplice e poco è lineare.

Il primo passo da compiere, per il cliente mutuatario, è quello di rivolgersi ad un tecnico che sia in grado di produrre quella che è definita “perizia econometria” che prevede proprio il puntuale ricalcolo degli interessi applicati dalla banca, rata per rata, allo scopo di verificare l’eventuale presenza dello sforamento usurario. 

Verificata la presenza dell’usura, è indispensabile affiancare al perito un avvocato che sia esperto di Diritto Bancario, scartando, a priori, gli avvocati tuttologi che, anziché migliorare la situazione, solitamente, la peggiorano anche e nonostante la buona volontà e la buona fede con cui possono espletare l’incarico.

Il Diritto Bancario è materia perversa, piena di insidie, troppo esposta alla libera interpretazione dei Giudici che sanno essere molto “creativi”.

Mentre, dovrebbe essere chiara, stringente e non aperta a interpretazioni per cui, a fronte dello stesso quesito si giunga, per Tribunali diversi e/o per Giudici diversi a sentenze che siano anche di tenore opposto.

La legge italiana dovrebbe essere applicata con la stessa modalità su tutto il territorio nazionale e non soggetta alla libera traduzione e applicazione di sede in sede, divenendo NON UGUALE per tutti i cittadini italiani.

Così come dovrebbe essere obbligatoria, per il Giudice chiamato a dirimere una causa tra banca e cliente, sul presupposto della condizione di usura esposta dall’avvocato del mutuatario che abbia prodotto come prova la perizia econometria, la nomina del CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio).

Dico questo perché, in alcuni casi, il Giudice rifiuta di nominare il CTU e decide da sé se dare ragione o torto al mutuatario, negandogli il favore della prova e privandolo, di fatto, del suo sacrosanto diritto alla difesa.

Un Giudice non ha le competenze necessarie per effettuare il ricalcolo degli interessi applicati dalla banca e, dunque, non dovrebbe andare a sentenza rinunciando alla prova tecnica del CTU.

CTU che dovrebbe essere chiamato per stabilire, con la dovuta e provata competenza e con assoluta oggettività, se siano corretti i numeri prodotti dalla banca in sua difesa o i numeri prodotti dal mutuatario che intenda far valere le sue ragioni.

Il ruolo del CTU è paragonabile a quello della bilancia perfettamente tarata, per misurare il peso effettivo di un prodotto nella relazione commerciale tra chi vende e chi compra.

Chi ci vende un chilo di patate in cambio di x euro, ha l’obbligo di rispettare il peso dichiarato con uno strumento di misura che sia indiscutibile e formalmente riconosciuto.

L’avvocato Enrico Bartolini, ha argomentato mettendo in evidenza il fatto che il calcolo degli interessi con l’ammortamento alla francese rappresenti un’eccezione rispetto al disposto dell’articolo 821 del c.c. (in quanto lo viola…) ed in quanto tale, deve essere chiaramente esplicitata nel testo contrattuale e sottoposta alla consapevole approvazione e sottoscrizione da parte del cliente.

Ha aggiunto che capita che ai mutuatari non sia consegnato il Piano di Ammortamento all’atto della sottoscrizione del contratto di mutuo, privandoli anche di questa possibilità di osservare eventuali anomalie, prima di firmare il contratto.

Tornando al sistema di calcolo degli interessi che deve basarsi sul capitale e sul tempo di godimento dello stesso, riprendendo la prescrizione dell’art. 821, comma 3 c.c., ha ribadito che “i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto” garantendo il principio di proporzionalità con il calcolo dell’interesse semplice.

Criterio di proporzionalità che si calpesta, invece, con l’acquisto “giorno su giorno” tipico del Regime Composto con il quale gli interessi risultano una funzione esponenziale del tempo.

La Giurisprudenza attuale in Materia Bancaria: il ruolo dell’Informazione e come un mutuatario (consumatore o impresa) può difendersi dalle illegittimità a suo carico.

   Redazione Alessandria24.com 1888 Views  5 min read

Già da tempo se ne parla sottovoce l’argomento è scottante, ma il nostro compito naturale è di svelarlo per il ruolo istituzionale che occupiamo, affinché chi ne subisce le conseguenze inconsapevolmente sia messo difronte a una scelta, di agire oppure continuare ad essere vittima.

Continua a leggere l’articolo dopo il banner

Il sistema del Credito a tutti i livelli da qualche anno ad oggi da parte della Magistratura competente, sta incassando chiari e documentabili segnali di comportamenti illegittimi.

Tenterò in più momenti con professionisti competenti, di capirne insieme a chi parteciperà da spettatore a questa inchiesta, le dinamiche.

Ho avuto il piacere di conoscere il Dott. Alessandro Govoni, CTU del Tribunale di Cremona dal 2013 al 2019 ed esperto in materia bancaria, con il quale ho iniziato a “aprire” il coperchio del “Vaso di Pandora”.

Tenteremo insieme di aprire uno spiraglio informativo, ripeto questo primo incontro è una sorta di premessa a chiacchierate più dettagliate che offriremo successivamente.

Benvenuto Dott. Govoni, entro subito nel tema della nostra chiacchierata, le Sentenze n°2188 marzo 2021 del Tribunale di Roma e la n°8/2022 del Tribunale di Cremona, quali illegittimi comportamenti hanno portato alla luce da parte degli Istituti di Credito?

La Sentenza n° 2188 del marzo 2021 è importantissima, va a tutelare tutti colori che hanno sottoscritto mutui ipotecari societari, prima casa o leasing, con piano di ammortamento alla francese, il quale prevede inizialmente un metodo di rientro sbilanciato con più interessi e meno capitale restituito, il Tribunale di Roma con la Sentenza citata li ha dichiarati illegittimi, perché la CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) in questo caso trattasi della Prof.ssa Daniela SAITTA, docente a Dipartimento di Matematica Finanziaria alla Università La Sapienza di Roma, quindi un massimo esperto, ha riconosciuto che nella formula che determina l’importo della rata iniziale di tal ammortamento , è applicato l’algoritmo dell’interesse composto,  vietato per legge.

In sintesi, l’illegittimità contestata nei confronti della Banca è stata motivata dal fatto che la stessa non avesse reso edotto il cliente indicando nel contratto di Mutuo, ai sensi della Delibera del febbraio 2000 emanata dal CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio), un tasso equivalente che specificasse il pagamento di un maggior addebito di interessi che se questo algoritmo non fosse stato applicato.

Continua a leggere l’articolo dopo il banner

A questo punto il Tribunale di Roma condanna la Banca, dopo avere quantificato il maggiore onere che si sviluppa proprio per la presenza di questo algoritmo nella formula della rata, determinante un ammortamento del capitale meno che proporzionale, con un ritardo di restituzione del capitale, definito, come la stessa Sentenza sottolinea, capziosamente, astutamente costruito, traendo in inganno il mutuatario sulla reale entità del tasso applicato.

Avremo modo in successivi incontri di spiegarne i dettagli nello specifico, di come si è giunti tecnicamente a questo giudizio.

Dopo questo primo risultato ci sono stati altre sentenze che mettono in luce questo dramma per tanti mutuatari?

Decine di Tribunali in tutt’Italia, dopo la Sentenza del Tribunale di Roma sopracitata del 2021,  hanno sentenziato la stessa cosa, tramite consulenze tecnico d’ufficio si è riscontrato che nella formula della rata vi è questo algoritmo, maggiore onere che si ottiene: percentualizzato,  sommato al tasso, se supera  il tasso soglia alla stipula del contratto di mutuo determina usura, nel caso contrario comunque si ha un tasso reale differente da quello stipulato, la banca viene condannata al rimborso degli interessi al Tasso Bot o al Tasso legale, in misura dal 60% al 70% degli interessi pagati.

Continua a leggere l’articolo dopo il banner

Da alcune informazioni mi risulta che non tutti i Tribunali in Italia finora hanno applicato lo stesso “Giudizio”, le risulta?

Nel caso in cui trattasi di un procedimento presso il Tribunale Civile iniziato con atto di citazione depositato dell’Avvocato del mutuatario dove si indica nello stesso l’algoritmo dell’interesse composto nella formula della rata, perché riscontrato dalla CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) nominato dal Tribunale, procedendo cioè contro la banca con una Causa Civile Ordinaria, dai dati, nella quasi totalità la Banca viene condannata al pagamento, come spiegato prima.

Queste Sentenze hanno però reso possibile un procedimento velocissimo, il ricorso per ATP (Accertamento Tecnico Preventivo) che si conclude in 5/6 mesi.

Esso è ammesso solo in caso di inadempienza, della banca alla obbligazione contrattuale, come questa rilevata, della trasparenza sul tasso o per fatto illecito poiché queste sentenze rilevando che vi è un artifizio contabile nella formula della rata che provoca maggior arricchimento della banca a discapito del mutuatario, configurano anche il delitto di truffa contrattuale.

Continua a leggere l’articolo dopo il banner

Alcuni Tribunali però non hanno accolto questi ricorsi, altri invece li hanno accolti in toto.

Dove non sono stati accolti le ATP, è per situazioni ancora poco “chiare”, cosa che non potrebbero assolutamente fare, perché sussistendone i requisiti di ammissibilità (inadempienza contrattuale o fatto illecito) stabiliti dalla Legge (art 696 bis del Codice di Procedura Civile) , devono essere ammessi.

Aggiungo, perché diventa evidente, il rientro dell’intera somma dovuta da parte del contraente alla Banca, ristabilisce un fattore importante, quello di non causare danni alla banca stessa per la mancata restituzione del debito; quindi, a non causare buchi di bilancio, i quali ricadrebbero sull’intera comunità dei contribuenti, vedi caso MPS.

Ringrazio il Dott. Alessandro Govoni per questo primo incontro, al quale ne seguiranno degli altri dove insieme come anticipato, spigheremo dettagliatamente i vari casi di contratti di mutuo, che attualmente sono stati oggetto di Sentenze da parte di svariati Tribunali.

Continua a leggere l’articolo dopo il banner

Potete seguire l’intervista integrale cliccando sui link di YouTube o Facebook sotto impressione.

 YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LYd8atvcqxU&ab_channel=EsaroItaliaNotizie

Facebook: https://www.facebook.com/EsaroItaliaNotizie/videos/1491393544730813

Comuni italiani, uno su sei con mutui agganciati a Derivati

   Redazione Alessandria24.com 1065 Views  5 min read

Dalle parole di un famosissimo brano mi permetto di dire “C’è chi dice no”, lo faccio in modo pacato e mi chiedo, perché altri non le ribadiscano queste parole?

Continua a leggere l’articolo dopo il banner

Il buon senso e non disconoscere la verità i due elementi fondamentali.

La premessa all’ennesima chiacchierata fatta con il Dott. Alessandro Govoni è giustifica, i risvolti della stessa vi renderà, per chi non lo fosse, consapevoli di un’altra disdicevole illegittimità da parte del modo finanziario internazionale.

In questo caso a subirne le conseguenze sono i Comuni, quindi noi cittadini sottoposti anche da parte dell’Europa legata a una politica sbilanciata verso i continui rialzi dei tassi d’interesse.

La BCE PARLA DI CURA ADEGUATA, PERSONALMENTE PENSO CHE LA STESSA STIA UCCIDENDO IL MALATO!

Dott. Govoni, da alcune sue dichiarazioni, le quali hanno suscitato in meno curiosità giornalistica, ho potuto apprendere di un’ulteriore “Spada di   Damocle” in questo caso da parte degli Istituti Finanziari nei confronti degli Enti Territoriali, quindi di noi cittadini.

Cosa sta succedendo?

Sarà un vero piacere dare questo servizio, questo per il bene comune e per il diritto alla verità, proprio come lei ha anticipato.

Continua a leggere l’articolo dopo il banner

A riguardo diciamo che i mutui possono essere sottoscritti dai Comuni, quando questo accade, si aderisce a finanziamenti bancari, specialmente per le grandi città, di milioni di Euro, faccio un esempio: il Comune di Torino mediamente ha fatto mutui di 300 milioni di Euro, a questi grazie a un’operazione politica del 2001, la quale invogliava a sottoscrivere insieme al finanziamento, contratti di Derivati agganciati a singoli o a più contratti di mutui, gli stessi successivamente si sono rivelati vere e proprie truffe contrattuali, perché il Comune nel Sottoscrivere questo ulteriore contratto di Derivati si esponeva oltre al pagamento di interessi, non gli veniva data alcuna possibilità di scadenza dello stesso, questo poteva avvenire solo a scadenza del mutuo.

Questo effetto domino di pagamento di interessi ha provocato, provoca e continua, se non si dovesse intervenire, a una perdita economica da parte dell’Ente rilevante, sostanzialmente se il Tasso è il 5% con la perdita sul derivato alla scadenza semestrale il totale pagato si aggira intorno al 12/ 13 % oltre soglia in questo caso, proprio dovuto alla perdita tra il 6/7% sui derivati.

Dalle sue affermazioni tecniche, queste le ha chiamate truffe contrattuali, come si sono concretizzate e come sono state scoperte?

Sembra molto complicato ma le posso assicurare che è tutt’altro, hanno realizzato delle scritture contrattuali incomprensibili.

Continua a leggere l’articolo dopo il banner

Provi a immaginare un Assessore al Bilancio nel 2001, al quale gli viene data la possibilità di sottoscrivere un contratto su Derivati autorizzato dallo stesso governo dell’epoca presentato come l’Eldorado da sfruttare, un’opportunità certa.

Quel periodo sembrava la rincorsa all’oro, le Multinazionali Finanziarie contattarono tantissimi Enti Territoriali per farli aderire, alla fine risultano ad oggi un Comune su sei impelagato in queste storie di truffe legalizzate, vuol dire avere in pancia queste situazioni debitorie, le quali pesano sul debito pubblico italiano per svariati miliardi di euro, addebitate sul Conto Corrente dei Comuni vittime e prelevati con RID.

Ho avuto esperienza diretta quando con la Commissione Finanze, della quale facevo parte (primo Governo Conte, come Tecnico Indipendente), ci recammo proprio presso il Comune di Torino per farci consegnare i Contratti Dei Derivati l’Assessore al Bilancio dell’epoca Sergio Rolando non è riuscito a darceli, perché non esisteva nessun tipo di documento che trattasse questo argomento.

Mentre quello che accadde al Comune di Milano fu differente, all’epoca la Carica di Sindaco era occupata dalla Dott.ssa Letizia Moratti, la quale sollecitò su sua iniziativa la Guardia di Finanza, perché si era vista nel Bilancio dell’Ente Contratti di Derivati agganciati a mutui, che arrecavano decine di milioni di euro prelevati con RID dal Conto Corrente dello stesso tutto in automatico.

Continua a leggere l’articolo dopo il banner

I Militari fecero accesso agli uffici comunali preposti, subito si resero conto che non esisteva nessun tipo di contratto che potesse giustificare il versamento di somme di denaro pubblico.

Dopo questa scoperta la Guardia di Finanza dispose il sequestro di importanti documenti, da dove risultava la diretta partecipazione di Fondi Finanziari Esteri con sedi presso Banche italiane.

La difficoltà che emerse subito fu riscontrata nella lettura di questi contratti, le incongruenze letterarie con parole spesso intraducibili in italiano e senza nessun significato spiegabile.

Alla luce di questa realtà a dir poco sconvolgente, cosa si può per risolvere il problema da parte di quei Comuni, tanti, per svincolarsi da queste “piovre contrattuali?”

Continua a leggere l’articolo dopo il banner

Sulla base della Sentenza n°2188/2021 del Tribunale di Roma, la quale ha statuito, insieme a altre 40 Sentenze successive di vari Tribunali italiani, che nella formula della rata del piano di ammortamento vi è l’algoritmo dell’interesse composto, il quale risulti non contrattualizzato determinante per un maggiore addebito per il mutuatario e viceversa, maggiore arricchimento per la Banca, questo maggiore addebito deve essere percentualizzato, sommato al Tasso e se dovesse superare la soglia legale, si deve effettuare un ricalcolo degli interessi non dovuti rispetto al Tasso Bot, da questo i Comuni potrebbero usufruire di importanti restituzioni di interessi non dovuti da utilizzare per una nuova rimodulazione dello stesso, oppure se il contratto fosse estinto l’Ente avrebbe diritto al rimborso degli interessi non dovuti.

Inoltre, come anticipato, se al Mutuo è agganciato un ulteriore contratto di Derivati in base alla Sentenza della Cassazione a Sezioni unite la n° 8770/2020, che dice, se il costo occulto del contratto Derivato non è indicato nello stesso, il contratto è totalmente nullo.

Se un Comune volesse vederci chiaro sul contratto di Mutuo che ha nel proprio Bilancio, come deve muoversi in questo caso?

Sta nascendo spontaneamente sul territorio nazionale, una rete di Professionisti disponibili a verificare i documenti relativi al mutuo,

Da questa prima visione riusciamo a capire la dinamica del contratto e successivamente creare le condizioni con l’Ente per chiarire la posizione. Per una pre-analisi (gratuita) serve quanto segue: Copia del Contratto di Mutuo con gli allegati Notarili e il piano di rientro rate.

Grazie Dott. Govoni, un altro piccolo passo informativo sempre illuminato dalla verità, alla prossima.

Giuseppe Spinelli